Cassazione , sez. V penale, sentenza 20.04.2006 n° 16571
Rischia il carcere chi posteggia male la propria automobile e impedisce così al proprietario di un'altro veicolo di muovere il suo mezzo.
La Suprema Corte, con sentenza n. 16571 della quinta Sezione Penale, spiega che la condanna scatta soprattutto se il guidatore maleducato rifiuta di spostare subito la sua auto e chiede tempo per sbrigare i suoi comodi.
Per questo è definitiva la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione (pena sospesa con la condizionale), per "violenza privata", a un palermitano di 37 anni che, andato a prendere la sorella sotto casa, era entrato con l'auto nel parcheggio del condominio impedendo così l'uscita sulla pubblica via a un condomino che risiedeva in quello stabile.
Ad avviso della Suprema Corte "nel reato di violenza privata (articolo 610 Cp), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà; nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell'imputato di mantenere il proprio veicolo - già parcheggiato irregolarmente in un'area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere ("condominio a lui estraneo") - in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l'accesso, pretendendo "con evidente protervia ed arroganza" che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la "discesa" della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista".