Cass. 1 aprile 2003 n. 4905
La proprietà esclusiva del condominio non esclude che la unità immobiliare possa essere destinata a porteneria o alloggio del portiere.
Configura un obbligazione propter rem, suscettibile di trasmissione ai successivi acquirenti dell'immobile anche in assenza di trascrizione, il mantenimento dell'originaria destinazione al servizio condominiale del locale adibito ad alloggio del portiere, che sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini.