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CODICE DEONTOLOGICO

 

Principii deontologici dell'amministratore di condominio

Titolo I
PRINCIPII GENERALI

Articolo 1

L'amministratore di condominio deve conformare la propria condotta professionale ai principii di probità, lealtà e fedeltà.

Articolo 2
L'amministratore deve curare costantemente l'aggiornamento della propria preparazione professio-nale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano.
Titolo II
RAPPORTI CON I CONDÒMINI

Articolo 3
L'amministratore deve attenersi al mandato che gli viene conferito dall'assemblea condominiale che lo ha nominato, svolgendo con correttezza e competenza le funzioni che gli sono assegnate ed evitando che, nel suo operato, si generi un conflitto d'interessi.
Articolo 4
Nell'esercizio dell'attività professionale l'amministratore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/6/2003, n. 196) e alla conservazione, con ogni cu-ra, dei documenti ricevuti e di quelli, che sono di proprietà del condominio, che abbia redatto o ac-quisito in ragione del suo incarico e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e, comunque, consegnare al termine dell'incarico.
Articolo 5
L'amministratore nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni al fine di tutelare gli interessi dei condòmini deve, tra l'altro¹:
a) curare con diligenza la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di conta-bilità e dell'anagrafe condominiale;
b) provvedere all'invio dei verbali di assemblea sia agli assenti che ai presenti con la massima sollecitudine;
c) aprire un conto corrente bancario o postale separato per ciascun condominio amministrato;
d) informare i condòmini con la massima urgenza di qualsiasi azione giudiziale promossa da o contro il condominio;
e) provvedere, anche mediante il ricorso a specifiche forme assicurative, affinché i condòmini siano tutelati con riguardo ai rischi connessi all'esercizio della sua attività professionale.
Titolo III
RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI

Articolo 6
L'amministratore, nei rapporti con gli altri amministratori, deve comportarsi secondo principii di correttezza e reciproco rispetto, e dovrà astenersi da ogni azione diretta a provocare danni ingiusti.
Articolo 7
E' fatto divieto all'amministratore di svolgere, in qualsivoglia forma, concorrenza sleale; in partico-lare gli è vietato di sostituirsi ad un collega senza averlo previamente avvertito ed avere avuto noti-zia della definizione dei rapporti fra questi ed il condominio.
Articolo 8
L'amministratore che subentri nell'incarico ad un collega deve agire nei suoi confronti con la mas-sima obiettività, richiedendogli sempre i necessari chiarimenti; allo stesso modo l'amministratore che abbia esaurito il mandato è tenuto a fornire al collega subentrante la necessaria collaborazione nel chiarire e nel risolvere i rapporti pregressi ed a fornirgli la documentazione relativa a detti rap-porti, nonché quella prevista dall'articolo 4.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
L'amministratore non può avere interessi in imprese produttrici o commerciali che svolgano attività al servizio del soggetto amministrato, né può percepire, oltre a quelli stabiliti dall'assemblea con-dominiale, ulteriori compensi da terzi o trarre altrimenti vantaggio in relazione agli atti compiuti in esecuzione del mandato conferitogli.
Articolo 10
E' fatto obbligo all'amministratore di rinunciare al mandato qualora il condominio deliberi di intra-prendere azioni in pregiudizio ai terzi palesemente temerarie o contrarie alle leggi o ai regolamenti. Parimenti deve rinunciare al mandato ogni qualvolta vengano da lui pretesi comportamenti od azio-ni in contrasto con le regole di una corretta amministrazione e/o con la dignità ed onorabilità profes-sionale.
¹SI TRATTA DI UN ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE ATTIVITÀ CHE DEVE SVOLGERE L'AMMINISTRATORE.
A cura del Coordinamento condominiale Confedilizia

 
 
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