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Categoria: Condomini
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Solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta e non anche gli altri condomini, essendo il rapporto tra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato. È questo il principio di diritto applicato dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 31 luglio 2015. Il giudice partenopeo ha annullato la delibera impugnata respingendo, però, l'eccezione mossa dalla condomina in ordine alla mancata verifica, da parte del Presidente, delle deleghe conferite ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Infatti, “il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ” (Cass. civ. n. 9082/2014). D'altronde, la circostanza che il Condominio debba provare la correttezza del controllo delle presenze ai fini della costituzione dell'assemblea non implica un sindacato generalizzato, da parte del giudice, sulla correttezza del calcolo delle presenze e delle deleghe conferite, in assenza di specifica contestazione della correttezza dell'operato del presidente da parte dell'attore. In effetti, la delega concretizza, da un punto di vista giuridico, un rapporto contrattuale tra condomino delegante e delegato disciplinato, in assenza di disposizioni specifiche, dalle regole generali del mandato di cui agli artt. 1703 e seguenti c.c. Da ciò consegue che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini (Cass. civ. n. 2218/2013 e n.12466/2004). La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non è legittimato ad impugnare la delibera per difetto di convocazione di altri condomini, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione dell'art. 66 disp. att. c.c., anche dopo le modifiche apportate dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 (Cass. civ. n. 9082/2014). Fonte WEB