L'azione di riduzione del canone locatizio di cui all'art. 1578 c.c., ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale; perciò, essa non può essere confusa con l'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 c.c., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte.
Cassazione , sez. II civile, sentenza 08.03.2006 n° 4920
In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi,il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore.