(23/01/2006)
La legittimazione passiva dell'amministratore per cause riguardanti le parti comuni - sussistenza
Cass. II Civ. 4 maggio 2005 n. 9206

L'amministratore del condominio è, per legge, legittimato passivamente ad ogni azione anche reale o possessoria, riguardante le parti comuni dell'edificio e tali sono estensivamente, anche le parti esterne dello stabile condominiale, perché adibite all'uso comune di tutti i condomini.

L'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire in difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l'edificio condominiale. Ciascun condomino, pertanto, è legittimato a impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, anche se non ha partecipato al giudizio di primo grado.

   
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