(12/01/2006)
Obbligo del conduttore di usare il bene locato

Cass. n. 4753 del 4/3/2005

Il conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha di regola l'obbligo di usare il bene locato salvo l'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene il cui uso sia necessario alla sua conservazione, ovvero quanto il prolungato non uso potrebbe provocare un deprezzamento del valore di mercato del bene locato. Nelle suddette ipotesi, come in quella in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio tra le parti nel sinallagma contrattuale, il giudice di merito deve valutare il non uso della cosa locata posto a base della domanda di risoluzione contrattuale, non ai sensi dell'art. 80 della legge equo canone che contempla il caso di unilaterale mutamento d'uso dell'immobile locato, bensì alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento contrattuale, per stabilire se ed in che limiti questo sussista.

   
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